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1 - Licenziato al termine del periodo di prova può partecipare a concorsi pubblici





Sono stata assunta ad ottobre presso il comune di …...... come ed a tempo determinato, ma non ho superato il mio periodo di prova.
È seguita quindi la cessazione del mio rapporto lavorativo. La mia domanda è: posso partecipare ad altri concorsi in altro ambiti, nella pubblica amministrazione?

Nei bandi chiedono come requisiti , non essere stati licenziati o destituiti. Io non so come definire la mia situazione. Al momento sono disoccupata e ho richiesto la NAspi. Vi allego tutta la documentazione fatemi sapere il prima possibile attraverso questa email per favore, grazie

 

RISPOSTA

 

Sei un ex dipendente pubblico che ha subito la risoluzione del suo contratto di lavoro al termine del periodo di prova, ai sensi dell'articolo 2096 del codice civile. Al termine del periodo di prova entrambe le parti sono libere, alternativamente, di recedere dal contratto oppure di proseguirne l'esecuzione. Non si tratta di un licenziamento per giusta causa oppure per giustificato motivo, si tratta di un mero licenziamento per mancato periodo di prova!

Puoi certamente partecipare a nuovi concorsi a meno che lo specifico bando non preveda tra le cause di esclusione il "generico licenziamento".

Il DPR 487/94 dispone espressamente che "non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Secondo le norme di legge quindi, possono partecipare ai concorsi anche coloro che sono stati licenziati per mancato superamento del periodo di prova.

Il singolo bando di concorso invece può prevedere l'esclusione di coloro che sono stati genericamente licenziati dal pubblico impiego ovvero licenziati per mancato superamento del periodo di prova. Sono davvero pochi i bandi che prevedono l'esclusione di coloro che sono stati genericamente licenziati dal pubblico impiego.

La legge prevede soltanto l'esclusione dei "destituiti o dispensati" ...
Il bando, in quanto lex specialis può prevedere tuttavia anche l'esclusione di coloro che sono "genericamente licenziati" oppure l'esclusione esclusivamente dei "licenziati per giusta causa" (in questo caso, potresti partecipare al bando, non essendo stata licenziata per giusta causa ...).

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

2 - Assunzione dipendente pubblico che in passato non ha superato periodo di prova





Gentile Avvocato, essendo stato assunto a maggio 2021 in una nuova ASL in qualità di infermiere, nel compilare la modulistica (propedeutica per la stipulazione del nuovo contratto di lavoro) con le informazioni personali nella parte richiedente i precedenti servizi prestati nella P.A. ho dichiarato solo l' ultima asl (nel 2019) nella quale ero stato assunto a tempo indeterminato e per dimenticanza ho omesso di dichiarare i precedenti rapporti di lavoro nella P.A. a tempo determinato nel 2017 e a tempo indeterminato nel 2018 (preciso che in quest'ultimo non ho superato il periodo di prova).

RISPOSTA

Il mancato superamento del periodo di prova è sostanzialmente differente dal licenziamento per giusta causa – giustificato motivo del dipendente pubblico, a causa della sua natura discrezionale; pertanto il mancato superamento del periodo di prova non potrebbe rappresentare un motivo ostativo all'assunzione, a seguito di successivo e differente concorso pubblico, bandito anche dalla stessa pubblica amministrazione Secondo la Corte di Cassazione, nel rapporto di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, l’istituto della prova è disciplinato dall’articolo 70, comma 13, del d.lgs. 165/2001, che richiama il d.p.r. n. 487/1994 per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36 del testo unico pubblico impiego. Come evidenziato dalla Corte di Cassazione, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, il recesso del datore di lavoro nel corso oppure al termine del periodo di prova, ha natura discrezionale e dispensa dall’onere di provarne la giustificazione (Cassazione sentenza del 2 agosto 2010, n. 17970; Cass. 13 agosto 2008, n. 21586, Cass. 27 giugno 2013, n. 16224). Relativamente all’obbligo di motivare il recesso durante oppure al termine del periodo di prova, previsto dalla contrattazione collettiva, con specifico riferimento al lavoro pubblico, pur ammettendone la verificabilità giudiziale della coerenza delle ragioni del recesso rispetto alla finalità della prova e all’effettivo andamento della stessa, la Cassazione ribadisce che la pubblica amministrazione è sempre titolare del potere di valutazione discrezionale, “non potendo omologarsi la giustificazione del recesso per mancato superamento della prova a quella della giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo”.



Il mio quesito è: rischio di essere incriminato per falso in atto pubblico e/o un licenziamento?
In attesa di un vostro riscontro cordiali saluti.

RISPOSTA

No, perché si tratterebbe di un "falso innocuo", posto in essere dal dichiarante, in totale assenza dell'elemento psicologico del dolo.
Quand'anche avessi dichiarato il mancato superamento del periodo di prova, al momento dell'assunzione, avresti ugualmente firmato il contratto individuale di lavoro, nella più assoluta legittimità.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti: