Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?
RICHIEDI SUBITO UNA CONSULENZA

Trasferimento mobilità infermiere soltanto previo bando e selezione comando coniuge militare





Ecco il mio quesito.
Sono una infermiera professionale a tempo indeterminato, dipendente della Azienda Sanitaria di P., coniuge convivente di un militare della Marina, trasferito d'autorità da C. ad O. il 10/07/2018. A seguito del trasferimento di marito, ho provveduto ai sensi dell'articolo 17 della Legge 266/1999 a chiedere un Comando presso la ULSS di O., che mi è stato concesso, per un anno da P. e sino al mantenimento dei requisiti (sede lavorativa di mio marito a O.) dalla ULSS di O. con apposite determine.
Da me è stata richiesta una proroga di un anno ulteriore a P. (concessa) e contestualmente ho chiesto il nulla osta al trasferimento dalla sede di P. a quella di O.
Nulla osta che P. ha concesso per iscritto e del quale la ULSS di O. è a conoscenza.
Ai sensi del CCNL del 1999 articolo 19, posso chiedere la mobilità volontaria da P. a O., avendo ottenuto il n.o. dalla sede di provenienza?
Il periodo di prova mi sembra ampiamente effettuato essendo io in servizio ad O. dal luglio 2018. Grazie.

RISPOSTA

Ai sensi dell'articolo 52 comma 3 del nuovo contratto collettivo comparto sanità, è disapplicato l’art. 19 del CCNL integrativo del 20/9/2001(Mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi), citato nel tuo quesito. Ai fini della presente consulenza, dovremo fare riferimento esclusivamente all'articolo 52 del nuovo CCNL comparto sanità.
Tale norma contrattuale rinvia all'articolo 30 del testo unico pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001), ossia prevede che la mobilità sia preceduta necessariamente da un bando di selezione.
L'articolo 19 del precedente contratto prevedeva che le aziende avrebbero potuto ricorrere anche ad apposito bando al quale deve essere data la maggiore pubblicità possibile. Il bando era una facoltà a discrezione dell'azienda!
Adesso il bando di mobilità è un obbligo.

Art. 52. Integrazione ai criteri per la mobilità volontaria del personale
1. La mobilità volontaria tra Aziende ed Enti del comparto è disciplinata dall’art. 30, del D. lgs. n. 165/2001.
2. Al fine di rendere maggiormente trasparente l’istituto della mobilità volontaria, è stabilito quanto segue:
a) la mobilità avviene nel rispetto della categoria e del profilo professionale dei dipendenti in relazione al posto da coprire;
b) il bando indica procedure e criteri di valutazione;
c) la partecipazione è consentita a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti di esperienza e competenza indicati nel bando;
d) la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro;
e) il fascicolo personale segue il dipendente trasferito;
f) fermo restando che l’attivazione della mobilità richiede il consenso dell’ente o azienda di appartenenza, la partecipazione al bando può avvenire anche senza il preventivo assenso della stessa.
3. E’ disapplicato l’art. 19 del CCNL integrativo del 20/9/2001(Mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi).


ART. 19. Mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi.
1. La mobilità volontaria dei dipendenti tra le aziende e tutti gli enti del comparto di cui al CCNQ del 2 giugno 1998 - anche di Regioni diverse – in presenza della relativa vacanza di organico avviene a domanda del dipendente che abbia superato il periodo di prova, con l’assenso dell’azienda di destinazione e nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza del dipendente stesso.
2. Il nulla osta dell’azienda o ente di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di un mese.
3. Nel caso in cui il nulla osta venga concesso, ma sia rinviato ad una data posteriore a quella richiesta dal dipendente, il posticipo non può essere superiore a tre mesi.
4. La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo personale segue il dipendente trasferito.
5. Al fine di favorire la mobilità esterna, le aziende ed enti, nell’ambito della programmazione annuale del fabbisogno del personale individuano i posti da mettere a disposizione a detto titolo nelle varie categorie e profili professionali. Le aziende possono ricorrere anche ad apposito bando al quale deve essere data la maggiore pubblicità possibile. In tal caso, in mancanza di domande pervenute nei termini, procedono sulla base delle domande eventualmente presentate anche dopo la scadenza.
6. In caso di più domande rispetto ai posti messi a disposizione l’azienda procede ad una valutazione positiva e comparata da effettuarsi in base al curriculum di carriera e professionale del personale interessato in rapporto al posto da ricoprire. A parità di valutazione possono altresì essere prese in considerazione documentate situazioni familiari (ricongiunzione del nucleo familiare, numero dei famigliari, distanza tra le sedi etc.) o sociali.
7. Il comma 1 si applica anche nel caso di mobilità intercompartimentale dei dipendenti purchè le amministrazioni interessate abbiano dato il proprio nulla osta. La comunicazione del nulla osta o del suo diniego da parte dell’azienda di appartenenza è effettuata entro un mese dalla data della domanda. 8. Sono disapplicati gli artt. 40, 41, 42 del DPR 761/1979 e gli artt. 12, 13, 14, 15 del DPR 384/1990 e art. 9 del CCNL del 22 maggio 1997.


Tanto premesso, non hai diritto di chiedere la mobilità volontaria da P. ad O.
La tua richiesta sarà archiviata, alla luce del nuovo articolo 52 della contrattazione collettiva.
A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti: