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Rischio dipendente pubblico in esubero di essere collocato in disponibilità





Lavoro come dipendente pubblico a tempo indeterminato presso un comune italiano. Dieci mesi fa avevo partecipato ad un concorso regionale in cui, pur non essendo vincitore, ero rimasto in graduatoria come idoneo. In questi giorni mi ha chiamato un ente pubblico non economico di carattere associativo (un albo) spiegandomi che sarebbero interessati a scorrere quella graduatoria per assumermi perche' sono interessati ad una figura come mia. Nel caso accettassi vorrei procedere con la richiesta formale di conservazione del posto nel comune dove attualmente lavoro come previsto dal CCNL : nell'articolo 12 e 20 si fa riferimento infatti al diritto di conservazione del posto per la durata massima del periodo di prova per vincitore di concorso.
La mia domanda è: in siffatto contesto io risulterei effettivamente vincitore di concorso presso quel albo(dato che praticamente l'albo scorre un graduatoria di altro ente)?

 

RISPOSTA

 

Certamente sì.
L'albo ha acquisito la graduatoria di un altro ente pubblico, previa convenzione con lo stesso. Di conseguenza, con il consenso dell'altro ente pubblico, ha provveduto a scorrere la graduatoria, proponendo l'assunzione agli idonei.
L'aspettativa concessa durante il periodo di prova ha una specifica “ratio”: consentire al dipendente di conservare il posto di lavoro in dotazione organica, durante il periodo necessario ai sensi dell'articolo 2096 comma del codice civile, per l'effettuazione della prova: "Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine".



 

Essendo un albo (EPNE di carattere associativo) il suo bilancio economico dipende dal numero di iscritti: data la crisi economica, senza precedenti, in corso mi domando se il numero di inscritti dovesse calare bruscamente e l'ente andasse in crisi economica , come dipendente di quell'ente cosa rischierei?

 

RISPOSTA

 

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e l'inserimento nell'elenco dei dipendenti pubblici in disponibilità del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. n. 165/2001.

Art. 34. Gestione del personale in disponibilità

1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l’ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualifica/ione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.
3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.
4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero ai raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto alla data del raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell’indennità di cui al comma 8 del medesimo articolo 33, ovvero, prima del raggiungimento di detto periodo massimo, qualora il dipendente in disponibilità rinunci o non accetti per due volte l’assegnazione disposta ai sensi dell’articolo 34 -bis nell’ambito della provincia dallo stesso indicata. Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8, il personale in disponibilità può presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8. Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all’indennità di cui all’articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all’articolo 30. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per l’applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo.
(comma così modificato dall'art. 3, comma 9, lettera a), legge n. 56 del 2019)


Ogni qual volta un'amministrazione dovesse bandire un concorso pubblico, ti sarà previamente chiesto se intendi prendere servizio presso quell'amministrazione.
Non potresti rinunciare alla proposta di assunzione per più di una volta, pena la risoluzione del contratto di lavoro con la pubblica amministrazione.
Il periodo di disponibilità ha una durata massima di 24 mesi.
Ai sensi dell'articolo 33 comma 8 del d.lgs. n. 165/2001, durante la disponibilità, il lavoratore ha diritto ad un’indennità pari all’80 per cento dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato.
In concreto, corri il rischio di accettare una proposta di lavoro lontano dalla tua residenza, pur di non uscire dal comparto pubblico!



 

Essendo un dipendente pubblico mi aspetterei che per legge non possa fallire. Ma al lato pratico cosa succederebbe, aumenterebbe il costo di iscrizione dei rimanenti iscritti per garantire il bilancio dell'ente o interverrebbe lo stato con la copertura del passivo?

 

RISPOSTA

 

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo, collocamento in disponibilità, essendo un dipendente in esubero.
Collocamento in disponibilità
Proposte di assunzione per mobilità obbligatoria, prima di qualsiasi concorso pubblico, presso altre amministrazioni, come da articolo 34 bis del testo unico pubblico impiego.
Sconsiglio vivamente di accettare la proposta di lavoro presso codesto albo!

Art. 34-bis. Disposizioni in materia di mobilità del personale
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall’articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all’ articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l’anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l’assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell’elenco previsto dall’articolo 34, comma 2. A seguito dell’assegnazione, l’amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l’amministrazione che ha comunicato l’intenzione di bandire il concorso. L’amministrazione destinataria comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture regionali e provinciali di cui all’articolo 34, comma 3, la rinuncia o la mancata accettazione dell’assegnazione da parte del dipendente in disponibilità.
(comma così modificato dall'art. 3, comma 9, lettera b), legge n. 56 del 2019) 3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all’avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale ai sensi del comma 2. (comma così modificato dall'art. 3, comma 9, lettera b), legge n. 56 del 2019)
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
5-bis. Ove se ne ravvisi l’esigenza per una più tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell’elenco di cui all’articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l’interesse all’acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.


A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti: