Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?
RICHIEDI SUBITO UNA CONSULENZA

Successione contratto cointestato di deposito titoli al portatore, titoli nominativi nella sottorubrica del cointestatario





Conto corrente e custodia titoli in amministrazione cointestati a firme disgiunte (A e B)
La custodia con rubrica comune contiene titoli al portatore (obbligazioni societarie, BEI, BIRS, titoli in valuta ecc.) Una sottorubrica per ogni cointestatario: sottorubrica di A nessun titolo; sottorubrica intestata a B contiene titoli nominativi (azioni ordinarie dei mercati italiano ed esteri). Per quanto riguarda la successione legale in morte di A, chiedo se la ripartizione sottoscritta è giusta sia sotto l'aspetto legale sia sotto l'aspetto fiscale ai fini della denuncia di successione:

1. Conto corrente, 50% in successione;

2. Custodia titoli, 50% in successione per la custodia cointestata, mentre non andrà in successione il rubricato intestato a B in quanto nominativo e contenente titoli nominativi (azioni societarie ordinarie). In attesa, distinti saluti.

RISPOSTA



1 - … e fin qui, non potrebbero sorgere dubbi di sorta!
Cointestazione di un bene significa concorso nella titolarità dello stesso, quindi concorso nei vantaggi e negli oneri (come da norma generale, articolo 1102 del codice civile).
Se il bene in questione è un bene mobile fungibile, come il denaro, è evidente che a cadere nell'asse ereditario, sarà soltanto la quota pari al 50% relativa al “de cuius”.

2 - Nessun dubbio potrebbe sorgere relativamente ai titoli al portatore inseriti nella custodia cointestata.
Stesso discorso di cui sopra, per quanto riguarda il concetto di “cointestazione di un bene fungibile”, quindi di concorso nei relativi vantaggi e negli oneri. Tale discorso esce rafforzato nel caso “de quo”, giacché trattandosi di titoli al portatore, non potremmo fare altro che adottare, quale unico riferimento, sia a fini successori che fiscali, la cointestazione della relativa custodia.

In modo speculare, possiamo adattare quanto esposto nel precedente periodo, ai titoli nominativi di cui alla sottorubrica intestata unicamente a B.
Lo specifico contratto di deposito titoli in amministrazione (art. 1838 del codice civile) rientra tra le “operazioni e servizi bancari e finanziari” di cui al par. 4 delleDisposizioni sui sistemi di risoluzione delle controversie emanate dalla Banca d’Italia il 18 giugno 2009. Nelle clausole contrattuali, le parti interessate possono prevede la così dette “sottorubriche” per differenziare la proprietà dei titoli finanziari nominativi!
Attenzione, nelle sottorubriche possono essere validamente inseriti soltanto i titoli finanziari nominativi quali ad esempio le azioni. In questo caso, le azioni inserite nella sottorubrica di B sono interamente di proprietà di B e pertanto non cadranno in successione, né faranno parte dell'asse ereditario di A.

Se nella sottorubrica di B fossero stati inseriti titoli al portatore, a fini fiscali oltre che a fini successori, tali titoli sarebbe stati considerati comunque cointestati tra A e B, giacché le sottorubriche non hanno uno specifico fondamento normativo, ma soltanto una fonte contrattuale; se previste appunto nello specifico contratto di deposito titoli in amministrazione.

Tanto premesso, confermo le conclusioni della tua richiesta di consulenza, essendo le stesse assolutamente corrette.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti: