Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?
RICHIEDI SUBITO UNA CONSULENZA

Successione in favore dei cugini, tutore interdetto, fedecommesso, accrescimento quote ereditarie





Il de cuius in questione non era una persona normodotata mentale.
Non avrebbe mai potuto scrivere un testamento olografo.
Sua madre, mia zia, alla morte del marito nel 1990 rinunciò all'eredità in favore del figlio. Dopo la rinuncia scrisse un testamento olografo nel 1991 disponendo di beni che ormai aveva passato al figlio.

RISPOSTA

Immagino che in seguito il figlio abbia accettato la quota ereditaria, oggetto di precedente rinuncia da parte di sua madre.



Di fatto questo testamento non ebbe e non ha ancora alcuna validità;

RISPOSTA

… e non ce l'avrà mai, considerato che il testatore dispone di beni che non gli appartengono, anzi che non gli sono mai appartenuti, considerata la sua rinunzia all'eredità ai sensi dell'articolo 519 del codice civile.



Per cui noi cugini stiamo andando alla successione del de cuius senza alcun testamento, secondo le quote ereditarie indicate dalla legge.

RISPOSTA

Confermo le quote paritetiche tra cugini.



Quote paritetiche fra i tre cugini sopravvissuti.

RISPOSTA

Quote ovviamente paritetiche, trattandosi di successione per legge di soggetti aventi lo stesso grado di parentela nei confronti del de cuius.



Chi si è preso cura del cugino defunto, dopo la morte della madre avvenuta nel 1995 sono stato io.

RISPOSTA

Questo particolare è giuridicamente irrilevante ai fini della presente consulenza successoria.



Gli altri due eredi : mio cugino e mio fratello non se ne sono mai interessati.
Il Tribunale di Roma con una apposita sentenza del 2002 dichiarò il de cuius interdetto a causa dei suoi handicap. Ed io fui nominato suo tutore; carica che ho mantenuto per 21 anni fino alla sua morte avvenuta nell'aprile del 2023.

RISPOSTA

Immagino che da tutore tu abbia presentato al giudice tutelare un rendiconto annuale delle spese e delle entrate dell'interdetto.
Se sulla base di questi rendiconti risulta che le spese erano superiori alle entrate e che pertanto hai integrato di tasca tua, si tratta di debiti del de cuius, ossia debiti dell'asse ereditario, in ragione dei quali puoi agire nei confronti degli altri coeredi.
Se tutto questo non risulta dall'esame dei rendiconti, queste circostanze sono irrilevanti ai fini della presente consulenza.



Mia zia (madre del de cuius) nel testamento, (privo di una validità giuridica), mi indica come beneficiario esclusivo dell'appartamento dove la famiglia ha vissuto appartamento dove ha passato la sua vita il de cuius fino alla sua morte.
La ragione di questa “esplicita volontà testamentaria a mio favore" si lega alla richiesta, a me rivolta in vita dalla zia, di prendersi cura di suo figlio handicappato una volta che lei fosse morta. Cosa che ho puntualmente fatto, facendolo vivere bene e felice sempre nella sua casa con il sostegno di alcune badanti, prendendomi personalmente cura di lui sotto ogni aspetto per oltre 20 anni.

RISPOSTA

Se questo appartamento fosse stato intestato a tua zia, il testamento sarebbe stato valido.
Avremmo parlato della legittimità di un fedecommesso testamentario.
La disciplina del fedecommesso si fonda sull’articolo 692 del codice civile.
I primi due commi di tale norma permettono di inquadrare l’istituto stabilendo che:
Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell’interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l’obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell’interdetto medesimo.
La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall’articolo 416 interverrà la pronuncia di interdizione.

I commi successivi esaltano l’intento del legislatore di rendere effettiva e implementare la cura dell’incapace. La norma infatti sottolinea l’importanza dell’assolvimento degli obblighi di cura dell’incapace da parte del sostituito distinguendo:
-il caso in cui la sostituzione è priva di effetto se il sostituito non assolve gli obblighi di cura dell’incapace (quarto comma);
-in caso di pluralità di persone o enti attribuendo i beni ereditari proporzionalmente al tempo in cui questi hanno avuto cura dell’incapace.
Il problema è che la mamma ha disposto con testamento di un bene che non era di sua proprietà e che non lo è mai stato!



Per questa attività più che ventennale svolta nell'interesse della nostra intera famiglia, ho chiesto a mio cugino e a mio fratello, i coeredi, di aderire per quanto loro possibile a questa esplicita volontà testamentaria della zia; cioè di poter ereditare integralmente questo appartamento.
Mio cugino si è dimostrato disponibile a seguire le volontà della zia. Mio fratello mi deve dare una risposta.

RISPOSTA

Magari alla fine, anche in assenza di un obbligo giuridico, rispetteranno la volontà della zia.



I quesiti giuridici sono i seguenti:
Occorre prima passare attraverso una regolare successione e poi accordarsi con il cugino e il fratello per la cessione della loro quota di proprietà nell’appartamento?

RISPOSTA

Esatto



Che tipo di strumento giuridico va messo in atto? Vendita, donazione e quali sono i profili fiscali?

RISPOSTA

Donazione, tranne che si voglia fare una vendita fittizia della quota immobiliare. Se vogliamo operare nella legge, si farà una donazione.
Aliquote e franchigie in caso di donazione, sono determinate dal rapporto di parentela tra beneficiario e donante:
-4% per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente 1 milione di euro, per ciascun beneficiario
-6% per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente 100mila euro, per ciascun beneficiario
-6% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado
-8% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.
Sulla donazione di un bene immobile o di un diritto reale immobiliare sono dovute, inoltre:
-l’imposta ipotecaria, nella misura del 2% del valore dell’immobile
-l’imposta catastale, nella misura dell’1% del valore dell’immobile
Per le donazioni di “prima casa” valgono le stesse agevolazioni concesse per le successioni: in questo caso il beneficiario pagherà le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.



Si può chiedere a mio cugino o a mio fratello o a entrambi di rinunciare alla successione del de cuius, a fronte di un corrispettivo? La legge lo permette?

RISPOSTA

Importerebbe accettazione dell'eredità … l'esatto contrario!
Secondo l'articolo 478 del codice civile, “la rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione”.



La rinuncia alla successione di un erede comporta l'accrescimento del patrimonio per gli altri eredi?

RISPOSTA

In presenza dei presupposti dell'accrescimento, nell'ipotesi di successione testamentaria ai sensi dell'articolo 674 del codice civile. Presupposti per l'operatività dell'accrescimento sono pertanto:
a) l'istituzione di più eredi in uno stesso testamento;
b) l'istituzione di più eredi nell'universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali (se peraltro più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha luogo soltanto a favore degli istituiti nella quota medesima);
c) la mancanza di una volontà del testatore esplicitamente o implicitamente contraria all'operatività dell'accrescimento.
In questo caso, tuttavia, non si tratta di successione testamentaria, ma per legge.



- Voi vedete qualche possibilità di stabilire un pre accordo con i coeredi anticipatamente alla successione del de cuius?

RISPOSTA

No.
Dovete fare la successione e soltanto in seguito, gli altri coeredi ti doneranno la quota dell'appartamento di loro spettanza.



In buona sostanza, come andrebbe articolata un'operazione nella finalità che a me interessa di ereditare integralmente questo appartamento?
Grazie dell'attenzione.

RISPOSTA

Si presenta la successione all'agenzia delle entrate, si chiude la pratica ereditaria dal notaio con le accettazioni dell'eredità, e soltanto in seguito, ci saranno gli atti di donazione in tuo favore, sempre dal notaio.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti: