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Concorsi pubblici principio dell’assorbimento del titolo di studio inferiore in quello superiore





Egr. avvocato, sono un ingegnere edile che vorrebbe partecipare al concorso da istruttore tecnico categoria C posizione economica C1, presso gli uffici del proprio comune di residenza. Il requisito richiesto per la partecipazione al concorso, in relazione al titolo di studio, è il seguente: Diploma di maturità tecnica conseguito presso Istituto Tecnico per Geometri, Istituto Tecnico Industriale ad indirizzo edile.

Ho la maturità classica, pertanto sono ingegnere ma non sono geometra.
Posso partecipare al concorso da istruttore tecnico C1? Oppure questo concorso è riservato ai geometri?
Mi sembra assurdo che un ingegnere con la maturità classica oppure scientifica possa partecipare al concorso da istruttore tecnico D1, ma non possa partecipare al concorso da istruttore tecnico C1.
La laurea in ingegnerai edile non dovrebbe essere considerata assorbente rispetto al diploma da geometra, ai fini della partecipazione ad un concorso pubblico?

RISPOSTA

Certamente sì, la laurea in ingegnerai edile deve essere considerata assorbente rispetto al diploma da geometra, ai fini della partecipazione ad un concorso pubblico.
A conferma possiamo citare la consolidata giurisprudenza amministrativa in particolare la recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione di ROMA (Sezione 1^bis, sentenza 12 aprile 2021, n. 4259), che ha ritenuto illegittima l’esclusione da un concorso pubblico, per l’assunzione di candidati che disponessero del titolo di studio di geometra, di un candidato che, benché sprovvisto di questo titolo, avesse comunque conseguito una laurea specialistica in Ingegneria Civile o una laurea triennale in Ingegneria Civile.
Il principio giurisprudenziale è molto chiaro! Possiamo fare riferimento alla massima della sentenza del Tar Lazio, Roma, 6 novembre 2020, n. 11559: se un bando di concorso prevede requisiti di partecipazione o titoli valutabili ai fini del conseguimento di un punteggio aggiuntivo, deve ritenersi dovuta l’ammissione al concorso o l’attribuzione di tale punteggio anche a favore del candidato che risulti in possesso di un titolo superiore comprendente, con un maggiore livello di approfondimento, le materie di studio dei titoli inferiori richiesti dal bando stesso.

Non a caso, alcuni bandi di concorso in enti locali per i diplomati, indicando tra i titolo di studio necessari per la partecipazione anche i titoli assorbenti, ossia quelli che “certificano” un maggiore livello di approfondimento della materia.
Sono assorbenti rispetto al diploma da geometra, ad esempio i seguenti titolo di studio accademici:

•Laurea triennale di cui al DM 270/04, classi: L-7 Ingegneria civile e ambientale; L-9 Ingegneria industriale; L-17 Scienze dell’architettura; L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia;
•Laurea triennale di cui al DM 509/99, classi: 08 Ingegneria civile e ambientale; 04 Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile; 07 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
•Diploma universitario di durata triennale di cui alla L.341/90, equiparato ex D.I. 11/11/2001, in: Ingegneria edile; Ingegneria delle Infrastrutture; Ingegneria delle strutture; Ingegneria dell’ambiente e delle risorse; Realizzazione, riqualificazione e gestione degli spazi verdi, Sistemi informativi territoriali;
•Laurea magistrale di cui al DM 270/04, classi: LM-23 Ingegneria Civile; LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; LM-3 Architettura del paesaggio; LM-4 Architettura e Ingegneria edile-architettura;
•Laurea specialistica di cui al DM 509/99, classi: 28/S Ingegneria Civile; 38/S Ingegneria per l’ambiente e il territorio; 54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; 3/S Architettura del paesaggio; 4/S Architettura e Ingegneria edile;
•Diploma di Laurea conseguito con il vecchio ordinamento universitario (DL) equiparato, ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, ad una delle lauree magistrali/specialistiche nelle classi sopraindicate.

Le materie di studio dei corsi di laurea in ingegneria sopra citati, certamente comprendono quelle del corso di studi di geometra (titolo di studio di scuola media superiore); tra l'altro il corso di studio universitario ovviamente assicura un maggiore livello di approfondimento tecnico della materia.
Nei concorsi pubblici vale il principio dell’assorbimento del titolo di studio inferiore in quello superiore, per consolidata giurisprudenza amministrativa (TAR del Lazio Sezione 1^bis, ordinanza 24.2.2020, n. 1181, TAR della Basilicata Sezione di Potenza, Sezione 1^, sentenza 7.2.2013, n. 72, TAR dell’Abruzzo Sezione L’Aquila, n. 733/2014).
Un bando di concorso pubblico destinato ai diplomati che non prevede la clausola per cui determinati titoli accademici devono considerarsi assorbenti ai fini della partecipazione alla selezione, sarebbe da considerare annullabile per eccesso di potere, secondo l’art. 26 del R.D. 26-6-1924, n. 1054 (T.U. delle leggi del Consiglio di Stato) nonché alla luce dell’art. 21octies della L. 241/1990 (norme che individuano i vizi degli atti amministrativi quali cause di annullabilità del provvedimento).

E' evidente, persino scontato che invece una laurea in medicina oppure in giurisprudenza non potrebbe consentire la partecipazione al concorso da istruttore tecnico C1 previsto per i geometri!

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti: